Dal 1° luglio 2020 realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche consentirà uno sgravio fiscale del 110% col Superbonus.
L’ambito applicativo del superbonus del 110 per cento non è più limitato solo agli interventi sull’abitazione principale. È previsto, infatti, che la maxi-detrazione si applichi agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
In pratica, è possibile fruire della detrazione, prevista dal decreto Rilancio, nella misura del 110 per cento su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, quindi anche sulla seconda casa a condizione che sia in un condominio o che non sia una villa unifamiliare.
La versione definitiva del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) allarga l’ambito applicativo del superbonus del 110 per cento riguardante l’efficientamento energetico. Estende la detrazione anche gli interventi effettuati sugli immobili a disposizione. La maggiore agevolazione riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Quali sono gli interventi agevolabili?
- Cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017);
- Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Caldaie a pompa di calore anche ibrida o geotermica, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,
- Altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.
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